Quello dell’avv. Vitiello in difesa della Juventus è stato un intervento a mio parere molto efficace, ben articolato e, sostanzialmente, è esattamente ciò che mi aspettavo. Una frase, in particolare, mi ha colpito. «Già dagli atti processuali emerge la distanza di anni-luce dalle vicende del processo, e ciò indipendentemente dalla responsabilità di chi ha orbitato nella sua dirigenza», che è sostanzialmente quello che in questo blog andiamo ripetendo da mesi, e per il quale ci battiamo. Quanto all’arringa, è stata incentrata sostanzialmente sui seguenti aspetti:
- la Juventus, in qualità di responsabile civile, si è trovata illecitamente coinvolta nel processo. Il tribunale aveva infatti dapprima escluso le parti civili, avendo dichiarato assorbito le questioni che riguardavano le parti civili e i responsabili civili. Vi è stata poi l’impugnazione delle parti civili, ma la loro riammissione non poteva riguardare anche i responsabili civili, come detto anche dalla Cassazione. Quindi la Juventus non doveva essere presente. La Cassazione non si è pronunciata sui responsabili civili, ma solo sulle parti civili, perciò non si sarebbe potuto ritenere riammesso in gioco implicitamente il responsabile civile. La sua chiamata avrebbe dovuto avere i crismi e le regolarità di legge (quindi con regolare avviso dei ricorsi delle parti civili, con notizia della fissazione dell’udienza in Cassazione, ecc).
- le parti civili non possono avanzare richieste di risarcimento perchè difettano di legittimazione passiva:
- il Brescia si è già visto respinto il lodo presentato alla Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport il 1 giugno 2007 (leggi sentenza) e, avendovi adito, ha per regolamento accettato il suo giudizio finale, non potendo più rivolgersi alla giustizia ordinaria, fosse anche quella penale (si tratta pur sempre di una causa civile sfociata nel penale;
- Il Bologna perchè la richiesta danni è del curatore fallimentare di Vittoria 2000 Srl, la finanziaria che controllava il club di calcio. Oltre a non avere il curatore tale potere, si pretende di aver subito un ribasso nel valore delle proprie azioni per un fatto specifico successo nei confronti del Bologna: se così fosse, però, sarebbe dovuto essere il Bologna a chiedere eventualmente un risarcimento per danni causati da terzo, e non un singolo socio. E non l’ha fatto;
- la Salernitana perchè l’azione è stata avanzata da un liquidatore, che non può adoperarsi per accrescere il patrimonio societario ma solo conservarlo e liquidarlo.
- Vi sono inoltre, se non bastasse, vizi formali nelle costituzioni in giudizio:
- L’avv. del Brescia Catalanotti non ha regolare procura depositata, nè Corioni è indicato come rappresentante della Società che ha conferito procura (difetto formale che annulla l’atto)
- La Salernitana si è costituita con il suo procuratore speciale, e non è possibile
- Nessun risultato è stato alterato nei confronti delle parti civili
- La Salernitana quell’anno è arrivata a metà classifica ed è stata retrocessa per insolvenze economiche: che c’entra la Juventus?
- Il Brescia ha vinto con l’Udinese (gol di Mannini da fuori area mentre il portiere friulano De Santis era infortunato a terra e impossibilitato a parare) in uno degli illeciti contestati; vince contro la Reggina a Reggio in un altro dei capi d’imputazione e, infine, retrocede perchè all’ultima giornata perde 3-0 con la Fiorentina (arbitro Collina, partita non contestata): se avesse pareggiato si sarebbe salvata. Che c’entra la Juventus?
- Il Bologna non può essere retrocesso solo perchè si è alterato il sorteggio del match con la Fiorentina, o si sono ammoniti due diffidati. E comunque anche una eventuale alterazione delle griglie e dei sorteggi (non entra nel merito, ndr) non avrebbe mai potuto alterare i risultati, e solo quelli possono aver alterato la classifica e fatto retrocedere eventualmente il Bologna o chi per esso.
- Il “dipendente” Moggi non aveva potere di rappresentanza della Società, ne vi era un interesse specifico della Juventus per gli illeciti contestati all’ex dirigente (es. che vantaggio poteva ricavare la Juventus dal salvataggio o meno della Fiorentina?)
Ciò premesso, l’avv. Vitiello ha aperto una parentesi discutendo delle incolpazioni. Queste le argomentazioni, sempre di diritto:
- Alcune prove raccolte non sono valide (es. i commenti dei quotidiani sportivi, o alcuni documenti ottenuti senza la necessaria rogatoria internazionale)
- Il reato associativo (associazione a delinquere) non può esistere. Se in queste vicende l’associazione è un delitto contro l’ordine pubblico, dove sono questi fatti nelle contestazioni dell’accusa? Quando e in che occasione sarebbe stato alterato l’ordine pubblico? Si sarebbe dovuto al limite parlare del concorso in singoli reati di non interesse pubblico, cosa ben diversa dall’esistenza di una associazione. E comunque se l’ordine pubblico deve essere turbato è necessario che siano messi in essere dei fatti tesi a turbarlo. E dove sono questi fatti?
- Ammesso che ci fosse un’associazione, questa avrebbe dovuto condizionare giudici e arbitri. Carraro e Ghirelli sono stati assolti, non è stato ascoltato alcun giudice sportivo che abbia parlato di pressioni ricevute, tutti gli arbitri (tranne Nucini e Pirrone, che lasciano il tempo che trovano…) non imputati hanno negato di aver ricevuto mai pressioni, vi sono sempre state discussioni tra designatori e arbitri (il riferimento è a Nucini, e si cita Mazzoleni che ha parlato di uno scontro con Mattei, successore di Bergamo e Pairetto), le sanzioni sono comminate dai designatori nei confronti di tutti, anche e soprattutto di chi sbagliava a favore della Juventus (citato Racalbuto fermo un tempo record dopo Roma-Juventus), soprattutto perchè così voleva Carraro (se sbaglia Collina chissenefrega, ma se sbaglia un altro… guai a sbagliare favorendo la Juve!). Infine, la prova al contrario definitiva, persino Auricchio ha ammesso che la Juventus nell’anno oggetto di indagine fece più punti con gli arbitri “non amici” che con quelli amici: dove sarebbe perciò il potere di condizionamento?
- Quanto all’alterazione del sorteggio, lo stesso teste dell’acusa Manfredi Martino ha amesso che non fosse possibile senza l’attiva collaborazione di giornalisti e notai. E Moggi sa dei sorteggi solo dopo l’Ansa.
- Le grigliate: non era difficile ipotizzarle, visto che lo facevano anche i giornalisti, e ci prendevano più di Moggi. Tra l’altro, al gioco partecipavano tutti, anche dirigenti delle parti civili.
- Quanto al condizionamento dei media, nessun giornalista ha mai detto di aver ricevuto pressioni da Scardina, mentre la Sanipoli ha perso una causa per mobbing contro la Rai. Biscardi, infine, era in forte decadenza essendo passato da una rete di distribuzione della trasmissione a livello nazionale ad una quasi regionale.
- Sui singoli reati di frode sportiva: se è vero che questo è un reato a consumazione anticipata è sempre necessaria la dimostrazione di una corruzione. La designazione dell’arbitro non può integrare gli elementi della frode sportiva e questo lo dice la Procura di Torino che esclude la sussistenza dell’illecito sportivo.
La chiusura è infine altrettanto netta. Rivolgendosi al tribunale, l’avv. Vitiello ha detto: «E chiudo con parole della Cassazione civile: ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni non è sufficiente accertare l’illegittimità del comportamento, ma anche la portata dannosa di questo comportamento. Le parti civili avrebbero dovuto provare che sussiste un nesso di causalità tra il comportamento degli imputati e la realizzazione del danno richiesto. Ciò non è avvenuto».
Commento personale a margine dell’articolo: a maggior ragione, se ci si ritiene vittima di un danno ingiusto e se si dice di aver pagato una pena non propria che probabilmente spettava ad altre Società, coerentemente, ci si aspetterebbe dalla Juventus un’azione in tal senso, a contestare questo stato di fatto. La via la conosciamo e l’abbiamo invocata già: la revisione ex art. 39 delle sentenze sportive. E’ ora di passare alla fase B, dai pianti e dalle rivendicazioni ai fatti.