La stragrande maggioranza degli imputati e dei loro legali che sono stati protagonisti dei processi sul calcioscommesse svoltisi questo agosto a Roma, hanno lamentato le condizioni “incredibili” cui sono stati sottoposti, tra la mancanza di tempo e l’impossibilità di fatto di avere un contraddittorio vero e proprio. Un’accusa gravissima che, però, in pochi hanno raccolto dandone la giusta visibilità e importanza. Proverò a colmare il gap raccontandovi una storia della quale sono venuto a conoscenza e che credo sia emblematica per dimostrare, per chi ancora fosse scettico o troppo pigro per approfondire, perchè una giustizia così organizzata sia più simile ad una inquisizione che ad un giusto processo. Prenderò ad esempio quanto accaduto a Davide Drascek, calciatore condannato a 3 anni e 6 mesi per illecito sportivo, in attesa di trattare poi il suo caso nel merito.
L’atto di deferimento di Palazzi è stato recapitato presso l’abitazione di Drascek, a Jesolo, il 26 luglio scorso, di pomeriggio. Lui, impegnato a Veronello nel ritiro per i giocatori senza contratto organizzato dall’Assocalciatori, corre a casa e, il 28 (due giorni dopo), nomina un avvocato, visto che fino ad allora non ne aveva nessuno (apro e chiudo parentesi: quando è stato ascoltato da Palazzi, l’8 marzo, lui si è presentato da solo, convinto di non aver fatto nulla e di non doversi difendere di conseguenza da nulla). Dopo aver appreso, ovviamente a mezzo stampa, la fissazione del giudizio di primo grado per il 1 e 2 agosto, contatta la segreteria dell’ultima società di appartenenza (Feralpi Salò) e viene a conoscenza che la convocazione era stata trasmessa lì e che gli atti relativi al deferimento (in pratica un paio di dvd contenenti tutto il materiale: spedirli tramite corriere era evidentemente troppo logico) potevano essere ritirati personalmente presso la segreteria della Commissione a Roma nelle giornate di venerdì 27 (già trascorsa), sabato 28 (pure, di fatto) e nella mattina di domenica 29.Quindi entro la mattina dopo avrebbe dovuto trovarsi a Roma. Non solo: entro domenica 29 dovevano anche essere depositate le memorie difensive!! A fronte di una accusa di illecito sportivo aggravato, la difesa di Drascek in poco più di due giorni avrebbe dovuto recarsi a Roma, ritirare ed analizzare la documentazione (copiosa) trasmessa dall’Autorità Giudiziaria nonché gli atti dell’attività istruttoria svolta dalla Procura Federale e redigere pure una memoria difensiva!! Ma non è finita. Si svolge il processo di primo grado e vabbè Drascek viene condannato a 3 anni e 6 mesi per illecito.
Passiamo all’appello. Uno pensa: lì le cose saranno andate diversamente, dai! Macchè. La sentenza è pubblicata il 10 agosto. La dichiarazione di reclamo, unitamente al contestuale telegramma inviato alla Procura Federale e la richiesta degli atti ufficiali corredata di un assegno circolare di € 600 (per un paio di dvd masterizzati, eh!!), andava depositata personalmente a Roma entro lunedì 13 agosto 2012 e per i motivi e la tassa di reclamo (altre € 250, giustificati come spese per la copia dei documenti ufficiali) il termine del deposito (sempre ovviamente da effettuarsi personalmente a Roma) scadeva il giorno dopo Ferragosto. Insomma, ricapitolando, il 10 la sentenza, entro il 13 dovevi chiedere personalmente a Roma le motivazioni ed entro il 16 dovevi depositare le motivazioni dell’appello.
Come fa ad essere un giusto processo, così organizzato? Vi faccio un esempio pratico, altrimenti qualcuno potrebbe chiamarle scuse. L’accusa sostiene che vi fu una “intensa serie di contatti telefonici, incontri personali e scambio di sms” tra Drascek e Vitiello. La difesa ha cercato già dal primo grado di ottenere il dettaglio del traffico telefonico nel periodo della gara “incriminata” per contestare quanto sostenuto dall’accusa ma non è stato possibile farlo. Palazzi ha avuto a disposizione tutto il tempo necessario per farlo, la difesa no. E parliamo, ripeto, di illecito sportivo, il reato più grave a livello di giustizia sportivo, quello che pone fine – se riconosciuto – alle carriere degli atleti.
Dice: ma è la giustizia sportiva, non valgono le regole del processo penale. E no! E basta citare ad esempio la già a noi juventini nota decisione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva nel giudizio instaurato da Moggi contro la FIGC dove venne specificato che “l’ordinamento della giustizia sportiva, per quanto autonomo ed indipendente, non può sottrarsi ai principi fondamentali irrinunciabili contenuti nella Costituzione Italiana e negli atti anche essi fondamentali della Unione Europea, dovendo invece interpretare ed applicare le norme dello stesso ordinamento sportivo alla luce degli anzidetti principi fondamentali soprattutto quelli attinenti alla persona umana e alla sua tutela”. Oppure si può citare sempre l’Alta Corte quando con altra decisione ha chiarito come “i principi del giusto processo e quindi del contraddittorio tra le parti in condizione di parità davanti a un giudice imparziale, già esistenti nell’art. 24 della Costituzione e confermati ed esplicitati con assoluta chiarezza e immediata cogenza nei primi due commi del novellato art. 111 Cost.: sono principi generali applicabili ad ogni procedimento con le garanzie giustiziali (organo indipendente con garanzie procedimentali ed in contraddittorio) e quindi anche nel settore della giustizia sportiva, regolata dall’ordinamento sportivo ed in ogni caso rispettosa dei principi della Costituzione”. Vi pare questo il caso? Vi pare sia stato realmente garantito il contraddittorio? (e taccio dei 5 minuti a testa, parlo del prima!)
Ma c’è anche dell’altro, perché dice lo Statuto della FIGC all’art. 33: gli organi della giustizia sportiva devono agire “in condizioni di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza”. Ecco, riservatezza. Il 7 agosto 2012, DURANTE LA CAMERA DI CONSIGLIO, Il Corriere dello Sport (andato in stampa la sera precedente) ha pubblicato le decisioni della Commissione Disciplinare, rese ufficialmente note solo il 10 agosto sul sito della FIGC. E, anche qui, tornando al discorso sulla tempistica, sapete perché solamente il 10? Per non “rovinare la festa” organizzata a Palazzo Vecchio dalla Lega di Firenze per la presentazione dei calendari. Insomma: la “specifica esigenza di dare sollecita conclusione” ai procedimenti riguardanti gli illeciti sportivi che ha giustificato le abbreviazioni dei termini del C.G.S. vale solamente per le difese dei deferiti.
E no, non è normale neanche un po’, così come non è normale che debba esserne io a parlarne e non i media nazionali.